La stessa pena si applica all’imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili. Si è visto che dopo la riforma del 2019, in linea di massima la https://bookmarklinx.com/story18584542/reati-abuso-del-diritto-no-hay-m%C3%A1s-de-un-misterio